PERCORSI TATTILI PER CIECHI ED IPOVEDENTI / LEGGI DI RIFERIMENTO

In Italia, esiste un tessuto normativo estremamente all’avanguardia che tutela i diritti dei disabili in generale e nello specifico anche delle disabilità sensoriali attraverso le seguenti Leggi Nazionali:

La realizzazione di sistemi atti a favorire la motilità, attraverso la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo da parte dei disabili visivi é sancita dall'Art. 1 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, che ribadisce quanto già enunciato nella "Legge-quadro sull'handicap" del 5 febbraio 1992 n. 104, relativamente alla eliminazione delle barriere architettoniche:

Art. 1.2.c

"Per barriere architettoniche si intendono: la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".

Art. 4

"I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire...l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale".

Art. 7.1

"Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236" Il D.M. richiamato precisa nell'art. 4.1.10.6:" Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti" e nell'art. 8.1.10 "....Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa".

Art. 13.3

"Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Numerosi i riferimenti normativi in materia, tra i più incidenti, ricordiamo:

L. 118/71 (art. 27) - Barriere architettoniche e trasporti pubblici;

L. 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barrire architettoniche negli edifici privati;

DM 236/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

L. n.15/91 - Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti;

L. n.104/92 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;

L. n.23/96 - Norme per l'edilizia scolastica;

D. L.gs. 267/2000;

Art. 82.6 - Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili;

Art. 82.7 - Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate;

DPR n.380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

In sostanza, dalla lettura interpretativa del combinato-disposto dei loro articoli, si può affermare che la realizzazione di sistemi atti a favorire la motilità attraverso la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo da parte dei disabili visivi rappresenta un obbligo di legge, così come ribadito all'art.1 del DPR 24 luglio 1996 n.503, che specifica meglio quanto già enunciato nella legge-quadro sull'handicap de 5 febbraio 1992 n. 104, relativamente alla eliminazione delle barriere architettoniche.

L'adeguamento a tale normativa introduce il processo di sensibilizzazione sociale, unico strumento che può portare ad una efficiente soluzione.

L'attuazione di tale processo richiede la sinergica e totale collaborazione di tutte le istituzioni pubbliche e di categoria interessate.

L’Art. 2.A) comma c) del DM 236/1989, "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi."

Da ciò deriva che tutte le strutture ad accesso ed a fruizione pubblica, costruite o ristrutturate dopo il 1989, che sono prive di tali segnalazioni e accorgimenti, nella fattispecie, di segnali e percorsi tattili sulla pavimentazione e di mappe a rilievo e annunci vocali, non sono accessibili autonomamente da persone con disabilità visiva e sono quindi realizzate in violazione di legge con la conseguente inagibilità comminata dal:

Comma 6 dell'Art. 82 del DPR 380/2001 e le responsabilità del progettista,del RUP, del Direttore dei lavori e del

collaudatore, previste dal comma 7 del medesimo articolo per le opere eseguite dopo il 1992.